Condizioni generali di vendita e fornitura
di Backer ELC AG, Teufenthal, per riscaldatori elettrici
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1.0 Campo di applicazione
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1.1 |
Se la conferma dell'ordine ne esplicita l'applicazione, le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura sono vincolanti. Altre o diverse condizioni sono valide unicamente se indicate nella conferma dell'ordine o confermate in forma scritta dal fornitore. |
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2.0 Offerte
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2.1
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Le offerte prive di termine ultimo di accettazione non sono vincolanti.
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2.2
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Con riserva di eventuali modifiche strutturali, dimensionali o materiali intese come miglioramento del prodotto e della sua tecnologia.
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2.3
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L'intera documentazione (modelli, disegni, descrizioni, ecc.) resta esclusiva proprietà intellettuale del fornitore e in assenza di sua autorizzazione scritta non ne è consentita la riproduzione, la copia o la divulgazione/consegna a terzi.
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3.0 Perfezionamento del contratto
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3.1
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Il contratto di fornitura si perfeziona quando il fornitore accetta in forma scritta gli ordini o gli accordi scritti o verbali.
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3.2
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Le modifiche agli ordini sono consentite unicamente previo accordo con il fornitore. Se è eccezionalmente necessario modificare ordini già in produzione, i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del committente.
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3.3
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Il fornitore non risponde di errori dimensionali presenti sulla documentazione del committente.
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4.0 Scopo della fornitura
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4.1
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Lo scopo e le caratteristiche della fornitura sono quelli indicati sulla conferma dell'ordine. Le prestazioni non incluse nella conferma dell'ordine sono fatturate separatamente.
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4.2
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Il fornitore si riserva di apportare modifiche al prezzo in seguito ad aumenti salariali o dei prezzi dei materiali successivi al perfezionamento del contratto.
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4.3
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Per gli ordini seriali il fornitore si riserva una riduzione/incremento delle forniture pari al 10%.
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5.0 Prezzi e condizioni di pagamento
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5.1
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I prezzi indicati sono netti, franco fornitore e privi d’imballaggio. Tutti i costi aggiuntivi (es.: spedizione, assicurazione, autorizzazioni e documentazioni) sono a carico del committente. Tasse, spese e costi doganali sono a carico del committente.
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5.2
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Le fatture devono essere saldate senza detrazioni entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
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5.3
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L'oggetto della fornitura rimane di esclusiva proprietà del fornitore fino al saldo completo. Il committente è tenuto a contribuire alle misure necessarie ai fini della tutela della proprietà del fornitore.
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5.4
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Fatti salvi i diritti indicati ai punti 8.2 e 10.1, eventuali contestazioni sulla fornitura non consentono al committente di non saldare fatture in scadenza.
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6.0 Tempi di consegna
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6.1
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I tempi di consegna concordati sono validi a eccezione del verificarsi di cause di forza maggiore, come guerre, disordini politici, ritardi nei trasporti o nelle consegne, scioperi in azienda o presso fornitori. Il verificarsi di un simile evento giustifica un commisurato ritardo nella fornitura.
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6.2
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In caso di ritardo nella fornitura il committente non può richiedere risarcimenti né la risoluzione del contratto.
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7.0 Trasporto e trasferimento del rischio
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7.1
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Eventuali richieste specifiche relative al trasporto e all'assicurazione devono essere comunicate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e a rischio del committente. Il committente deve comunicare eventuali reclami legati al trasporto al momento della consegna della merce o dei documenti di trasporto direttamente al trasportatore, richiedendone una constatazione.
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7.2
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Vantaggi e rischi sono trasferiti al committente con la presa in consegna della fornitura franco stabilimento, anche se la consegna è DDP, DAP, CPT o soggetta ad altre clausole. Eventuali assicurazioni contro danni sono a carico del committente.
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8.0 Verifica e accettazione della fornitura
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8.1
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Il committente deve comunicare e motivare in forma scritta e far valere eventuali reclami e contestazioni entro 8 giorni dalla ricezione della fornitura. La mancata osservanza di tale disposizione corrisponde all'accettazione della fornitura.
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8.2
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Se alla consegna la fornitura non è conforme al contratto, il committente è tenuto a garantire al fornitore la possibilità di porre rimedio il prima possibile con facoltà di decidere se eliminare i difetti o sostituire i prodotti.
Sono escluse eventuali altre richieste del committente per difetti della fornitura, in particolare sono escluse le richieste di risarcimento e risoluzione del contratto.
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9.0 Accettazione tardiva dell’acquirente
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9.1
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In caso di ritardo nell'accettazione di merce pronta per la spedizione, i costi e i rischi di deposito saranno addebitati al committente, al quale verrà fatturato il relativo canone di deposito.
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9.2
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Se l'accettazione non avviene entro un termine di mora di sei giorni, il fornitore ha il diritto di fatturare la merce alle normali condizioni di pagamento. Sono fatti salvi eventuali altri o diversi diritti stabiliti dal Diritto delle obbligazioni.
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10.0 Garanzia
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10.1
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Il termine di garanzia decorre a partire dal giorno della fornitura e ha una durata di un anno. Il fornitore garantisce la qualità del materiale, la conformità del modello e il corretto funzionamento degli elementi riscaldanti forniti, provvedendo a propria discrezione alla sostituzione o alla riparazione a proprie spese della merce interessata da puntuale e fondata contestazione. A tal fine i pezzi devono essere spediti franco alla fabbrica. I pezzi sostituiti sono di proprietà del fornitore. È esclusa ogni richiesta del committente, in particolare le richieste di risarcimento.
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10.2
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È esclusa ogni forma di garanzia per elementi riscaldanti:
• conservati in modo inadeguato e danneggiati dall'umidità;
• utilizzati in condizioni diverse da quelle specificate dal fornitore;
• che prevedono modelli speciali non compresi nelle nostre norme di fabbricazione;
• soggetti a normale usura;
• trattati o utilizzati in modo non conforme o collegati a tensioni di alimentazione errate;
• riparati o modificati senza il consenso del fornitore;
• che presentano danni da corrosione.
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11.0 Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
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11.1
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Luogo di adempimento e foro competente per committente e fornitore sono la sede del fornitore.
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11.2
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I rapporti giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero.
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